Ottenere un decreto ingiuntivo è possibile anche con il concordato preventivo

Ottenere un decreto ingiuntivo è possibile anche con il concordato preventivo

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In un contesto legale sempre più complesso, emerge una questione di rilievo: è possibile ottenere un decreto ingiuntivo anche durante la procedura di concordato preventivo? La risposta a questa domanda è stata fornita dal Tribunale di Sondrio, che ha affrontato il tema in una recente causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Concordato Preventivo e Azioni Esecutive

Il concordato preventivo è una procedura che mira a salvaguardare l’impresa in difficoltà, permettendole di raggiungere un accordo con i creditori e di continuare la propria attività. Durante questa procedura, l’art. 168 della legge fallimentare stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Tuttavia, il Tribunale di Sondrio ha chiarito che l’azione monitoria, essendo di natura cognitiva, può essere intrapresa dal creditore anche in questa fase.

Il Caso in Esame

Il caso analizzato dal Tribunale vedeva coinvolti degli attori opponenti e un istituto di credito. Gli opponenti avevano convenuto in giudizio la banca, cercando di ottenere la revoca del provvedimento monitorio. La loro argomentazione si basava sulla presunta nullità dell’azione giudiziale intrapresa dalla creditrice, a seguito della pubblicazione della domanda di concordato preventivo della debitrice principale. Secondo gli opponenti, tale azione sarebbe stata violativa del piano concordatario e dei principi espressi dalla legge fallimentare in materia di concordato con continuità aziendale.

La Decisione del Tribunale

Il Giudice, nell’esaminare il caso, ha ritenuto infondata la tesi avversaria, sottolineando che il procedimento monitorio dà ingresso ad un’azione di cognizione ordinaria, con forme processuali speciali. Ha inoltre evidenziato che, a differenza della procedura concorsuale, nella procedura concordataria, il ricorso per decreto ingiuntivo risulta esperibile anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato.

Azioni di Cognizione e Concordato Preventivo

Il Tribunale ha ulteriormente approfondito la distinzione tra azioni esecutive e azioni di cognizione durante la procedura di concordato preventivo. Ha evidenziato che, mentre le prime sono precluse, le seconde possono essere promosse sia dall’imprenditore in concordato preventivo che contro di lui. Questo perché l’articolo 168 della legge fallimentare prevede l’improcedibilità solo per le azioni esecutive, lasciando spazio alle azioni di cognizione per la definizione dei crediti.

Effetti sul Credito

Il Giudice ha anche chiarito che, nonostante la possibilità di ottenere un titolo esecutivo, il credito originato con sentenza pronunciata dopo il deposito della domanda di concordato subisce la falcidia concordataria, se le ragioni creditorie sono anteriori alla domanda di concordato. In pratica, il creditore può consolidare il proprio credito, ma questo sarà soggetto alle condizioni stabilite nel piano concordatario.

Fideiussione e Concordato Preventivo

Un altro punto affrontato dal Tribunale riguarda l’effetto esdebitatorio del concordato nei confronti dei fideiussori. Il Giudice ha respinto l’argomentazione degli opponenti, sottolineando che l’articolo 184 della legge fallimentare lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore.

Conclusione e Riflessioni

In conclusione, l’opposizione è stata respinta integralmente, confermando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti alle spese legali in favore della creditrice. Questa decisione del Tribunale di Sondrio sottolinea la complessità delle dinamiche legali in gioco nelle procedure di concordato preventivo e l’importanza di una corretta interpretazione delle norme fallimentari.

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