A quali eredi spetta il riscatto della polizza vita?

A quali eredi spetta il riscatto della polizza vita?

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Nel mondo delle assicurazioni sulla vita, una delle questioni più dibattute riguarda l’identificazione dei beneficiari in caso di decesso dell’assicurato. Questo aspetto assume particolare rilevanza quando il contraente della polizza designa come beneficiari “gli eredi legittimi dell’assicurato in parti uguali”. Ma chi sono esattamente questi eredi legittimi? E come viene determinata la loro quota?

Il caso di Tizia

Per comprendere meglio la questione, prendiamo in esame un caso concreto (Cass. civ. sez. III ord. 21 agosto 2023 n. 24951). Tizia aveva sottoscritto due polizze assicurative, designando come beneficiari “gli eredi legittimi dell’assicurato in parti eguali”. Alla sua morte, essendo nubile e senza ascendenti, discendenti o fratelli viventi, le nipoti si rivolsero alla compagnia assicurativa per ottenere la liquidazione della quota in qualità di eredi legittimi. Queste nipoti erano tutte parenti di terzo grado, figlie di fratelli e sorelle premorti a Tizia. Tuttavia, vi era anche una pronipote, erede per rappresentazione (discendenti legittimi e naturali riconosciuti dei soggetti che erediterebbero dal defunto, chiamati in subordine all’eredità al posto dell’ascendente che ha rinunciato o non ha potuto accettare per i motivi in precedenza esaminati), figlia di una nipote defunta di Tizia.

La compagnia assicurativa, nella liquidazione, decise di includere anche la pronipote nella divisione delle quote. Questa decisione non fu gradita alle nipoti, che sostenevano che la ripartizione avrebbe dovuto avvenire solo tra gli eredi per chiamata diretta, escludendo la pronipote.

La natura del diritto alla corresponsione

Le nipoti, nel sostenere la loro posizione, argomentavano che in caso di assicurazioni sulla vita stipulate a beneficio degli “eredi legittimi dell’assicurato in parti uguali”, il beneficiario acquisisce un diritto contrattuale e diretto alla corresponsione del dovuto. Questo diritto, secondo loro, avrebbe escluso la natura ereditaria del diritto di credito. Pertanto, per l’individuazione dei beneficiari, non sarebbe stato possibile considerare l’istituto della rappresentazione, previsto dall’art. 467 c.c. Invece, avrebbero dovuto essere considerati solamente gli eredi legittimi diretti, come previsto dall’art. 565 c.c.

Tuttavia, i giudici di prime e seconde cure non accolsero le argomentazioni delle nipoti, che decisero quindi di proporre ricorso per Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Il nodo centrale della questione portata davanti alla Corte di Cassazione riguardava l’interpretazione dell’articolo 1920 c.c. e la definizione di “eredi legittimi” in relazione alle polizze assicurative. Le ricorrenti sostenevano che la designazione degli “eredi legittimi” avrebbe dovuto escludere la pronipote, in quanto erede per rappresentazione e non per chiamata diretta.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, basandosi su precedenti giurisprudenziali, ha chiarito che la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari di una polizza vita comporta l’inclusione anche degli eredi per rappresentazione. Questo perché la designazione ha lo scopo principale di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, prescindendo dall’effettiva vocazione ereditaria.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che, in caso di premorienza di un erede designato tra i beneficiari, come nel caso della nipote di Tizia, si verifica un subentro per “rappresentazione”, come previsto dall’art. 1412, comma 2, c.c. Pertanto, la pronipote aveva pieno diritto a una quota della polizza come erede legittimo.

Interessi corrispettivi e loro decorrenza

Un altro punto di contesa riguardava la questione degli interessi corrispettivi. Le ricorrenti sostenevano che gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla data del decesso di Tizia, indipendentemente dalla determinazione finale dei beneficiari. La Corte ha accolto questa argomentazione, precisando che i crediti spettanti agli eredi legittimi diventano esigibili dal momento della morte dell’assicurato, rendendo quindi dovuti gli interessi corrispettivi da quella data.

Conclusione

La sentenza della Corte di Cassazione ha portato chiarezza su una questione delicata e spesso fonte di contenzioso. Ha riaffermato il principio secondo cui, in caso di designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari di una polizza vita, vengono inclusi sia gli eredi per chiamata diretta che quelli per rappresentazione. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di garantire gli interessi corrispettivi dal momento del decesso dell’assicurato, indipendentemente dalla risoluzione di eventuali controversie sull’identificazione dei beneficiari.

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