Nel vasto mondo del credito al consumo, una delle questioni più dibattute riguarda l’efficacia probatoria dell’estratto conto analitico, specialmente quando è certificato ai sensi dell’art. 50 TUB. Questo documento, spesso al centro di controversie legali, rappresenta un elemento chiave per determinare l’esistenza e l’ammontare di un debito.
La sentenza del Tribunale di Larino
La recente sentenza n. 401 del 03-08-2023 del Tribunale di Larino ha affrontato proprio questa tematica. La causa aveva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui un consumatore contestava un credito azionato in via monitoria, sostenendo che esso derivasse da un prestito al consumo.
Il cuore della disputa ruotava attorno all’efficacia probatoria dell’estratto conto analitico, munito della certificazione prevista dall’art. 50 TUB. Questo documento, secondo il consumatore, non avrebbe dovuto avere un valore decisivo nel determinare la sussistenza del debito.
Tuttavia, il Tribunale di Larino ha preso una posizione chiara in merito, sottolineando l’importanza e la validità dell’estratto conto come prova. Secondo il giudice, in assenza di specifiche contestazioni da parte del debitore, le informazioni contenute nell’estratto conto analitico devono essere considerate come veritiere e incontrovertibili.
La posizione della banca e la normativa di riferimento
Nel corso del giudizio, la banca ha sottolineato come l’estratto conto, unitamente al relativo titolo negoziale, fosse più che sufficiente per giustificare l’emissione di un decreto ingiuntivo. Questo perché, secondo l’istituto di credito, l’estratto conto soddisfaceva pienamente i requisiti previsti dall’art. 633 c.p.c.
Inoltre, la banca ha fatto riferimento all’art. 115 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve basare la sua decisione sulle prove fornite dalle parti e sui fatti non contestati dalle stesse.
La giurisprudenza di riferimento
Il Tribunale di Larino, nella sua decisione, ha fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali per sottolineare l’importanza dell’estratto conto come prova. In particolare, ha citato una sentenza delle Sezioni Unite del 2001, che afferma che il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dimostrare la fonte del suo diritto e, se previsto, il termine di scadenza. Tuttavia, può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore fornire la prova dell’avvenuto adempimento.
Il caso specifico e la decisione del Tribunale
Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Larino, l’opponente non aveva mosso alcuna specifica contestazione in relazione alle singole voci contenute nell’estratto conto analitico prodotto in sede monitoria. Inoltre, non aveva fornito prove della sussistenza di fatti estintivi del diritto. Di conseguenza, il giudice ha ritenuto che il credito sottostante al decreto ingiuntivo fosse definitivamente dimostrato.
Il Tribunale ha poi sottolineato che, poiché l’opponente era stato vittima di una truffa e aveva comunicato i codici OTP, generati mediante il token in suo possesso, senza i quali i bonifici fraudolenti non sarebbero stati completati, non si poteva ipotizzare una responsabilità della banca. Piuttosto, era legittimo ritenere che il ricorrente avesse agito con grave colpa, utilizzando il token a disposizione in maniera impropria, nonostante le avvertenze della banca contenute nel contratto.
Considerazioni finali
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Larino ha concluso che la banca era esente da ogni responsabilità per la frode subita dal correntista. Pertanto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo provato il credito monitoriamente azionato e derivante da un prestito al consumo.
In sintesi, questa sentenza ribadisce l’importanza dell’estratto conto come prova nel contesto del credito al consumo e sottolinea la necessità per i debitori di agire con prudenza e attenzione, soprattutto quando si tratta di fornire informazioni sensibili.