La rivoluzione digitale e l’ascesa dell’intelligenza artificiale hanno portato a nuove sfide e questioni nel mondo del diritto. Una di queste riguarda la tutela della voce umana e la sua replicazione attraverso tecnologie avanzate. Ma la voce di una persona può davvero essere protetta come un’opera d’arte o una creazione intellettuale? E quali sono le implicazioni legali quando l’intelligenza artificiale interviene in questo delicato equilibrio?
L’imitazione della voce nell’era dell’IA
L’intelligenza artificiale ha raggiunto livelli di sofisticazione tali da poter simulare con precisione la voce di individui, sia essi celebri o meno. Queste simulazioni sono talmente realistiche da poter indurre in errore l’ascoltatore, facendogli credere di ascoltare un clip originale del soggetto in questione. Questa pratica, per quanto affascinante dal punto di vista tecnologico, solleva una serie di questioni legali e morali. Da un lato, vi è il rispetto dei diritti personalissimi dell’individuo, dall’altro, le potenziali violazioni dei diritti d’autore.
La voce come espressione della personalità
La voce non è solo un mezzo attraverso il quale comunichiamo; è un riflesso unico e distintivo della nostra identità. Ogni voce è unica, proprio come le impronte digitali. Essa racchiude in sé caratteristiche, tonalità e modulazioni che sono il risultato di una combinazione di fattori genetici, ambientali e personali. Pertanto, non sorprende che la voce sia considerata una manifestazione della personalità dell’individuo.
Il nostro ordinamento giuridico riconosce la voce come un diritto fondamentale, tutelato dagli articoli 6-10 del codice civile. Questi articoli proteggono l’individuo contro l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato del suo nome, della sua immagine e, per estensione, della sua voce. Inoltre, gli articoli 96-97 della legge sul diritto d’autore offrono ulteriori tutele in questo ambito, mentre l’art. 2 della Costituzione sottolinea l’inviolabilità dei diritti dell’individuo.
Dati personali e GDPR
Oltre alle tutele offerte dal codice civile e dalla legge sul diritto d’autore, la voce, essendo un dato personale, è protetta anche dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). L’art. 4 del GDPR definisce i dati personali come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. Questa definizione comprende chiaramente la voce, che può essere utilizzata per identificare un individuo.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione dei dati personali, sottolineando che essi includono informazioni che “identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica”. In questo contesto, la voce assume un ruolo centrale, poiché può facilmente rivelare l’identità di una persona.,
Il consenso nell’era digitale
Nell’era digitale, il consenso assume un ruolo cruciale. La normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare il GDPR, stabilisce che l’utilizzo dei dati personali, compresa la voce, richiede il consenso esplicito dell’interessato. Ma cosa significa realmente “consenso esplicito”?
Il GDPR definisce il consenso come un “atto positivo inequivocabile” attraverso il quale l’individuo esprime un accordo libero, specifico, informato ed inequivocabile all’elaborazione dei suoi dati personali. Questo significa che non basta un semplice assenso tacito o l’assenza di opposizione. L’individuo deve compiere un’azione attiva, come spuntare una casella o firmare un documento, per manifestare il suo consenso.
Riconoscibilità e attribuzione della voce
Un aspetto fondamentale nella tutela della voce è la sua riconoscibilità. Per poter parlare di violazione dei diritti, è essenziale che la voce sia chiaramente riconoscibile e attribuibile a una persona specifica. Non basta una semplice somiglianza o una vaga rassomiglianza. La voce deve essere tale da poter identificare senza ombra di dubbio l’individuo a cui appartiene.
Questo principio è stato ribadito in diverse sentenze e decisioni giurisprudenziali. Ad esempio, nel caso di imitazioni non autorizzate di voci celebri, la giurisprudenza ha sottolineato l’importanza della riconoscibilità della voce e del suo legame inequivocabile con una persona specifica.
La voce e i diritti d’autore
Oltre alla tutela dei diritti personali, emerge la questione dei diritti d’autore. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, che può replicare con precisione la voce di artisti e interpreti, si pone il problema della violazione dei diritti d’autore. Recentemente, alcune case discografiche hanno chiesto la rimozione di brani prodotti attraverso l’IA che replicavano la voce di artisti famosi, sostenendo la violazione dei loro diritti.
Sebbene l’ordinamento italiano non preveda un diritto specifico alla voce, la giurisprudenza ha riconosciuto la tutela di “elementi evocativi della personalità o dell’attività di un artista”, come la voce o il timbro vocale distintivo. Un esempio emblematico è il caso “Branduardi”, in cui il Tribunale di Roma ha riconosciuto la tutela della voce dell’artista.
Considerazioni finali
La tutela della voce nell’era digitale è un tema complesso e in continua evoluzione. Mentre l’intelligenza artificiale avanza e le sue capacità di replicazione diventano sempre più sofisticate, è essenziale garantire che i diritti degli individui siano rispettati. Sia gli artisti che i doppiatori o le persone comuni hanno il diritto di opporsi all’utilizzo non autorizzato della loro voce. La cessione dei diritti, anche in presenza di tecnologie avanzate, deve avvenire attraverso accordi chiari che riconoscano un giusto compenso a chi cede la propria voce e identità.