Tra genitori in disaccordo, prevale l'interesse del minore

Tra genitori in disaccordo, prevale l’interesse del minore

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In un recente caso portato davanti al Tribunale di Reggio Emilia, i genitori di un minore hanno presentato un ricorso congiunto per regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale. La decisione iniziale del Tribunale ha stabilito un affido condiviso, con una prevalente e preferenziale residenza anagrafica presso la madre. Il padre, tuttavia, aveva diritto di trascorrere del tempo con il figlio seguendo un calendario ben definito, che includeva week-end alterni e alcuni giorni feriali.

Le preoccupazioni della madre

Nonostante l’accordo iniziale, la madre ha sollevato alcune preoccupazioni. Ha sottolineato la distanza tra le abitazioni, che costringeva il minore a lunghi spostamenti quotidiani. Ha anche espresso preoccupazione per l’alternanza eccessiva tra i genitori, ritenendo che ciò privasse il minore della necessaria stabilità abitativa. Infine, ha messo in dubbio l’adeguatezza dell’ambiente domestico del padre, sostenendo che egli privilegiasse i propri impegni lavorativi a scapito del tempo trascorso con il figlio.

La risposta del padre e la sua proposta

Il padre, dal canto suo, ha contestato le affermazioni della madre. Ha sottolineato che non vi erano stati cambiamenti significativi nelle condizioni che avevano portato alla decisione iniziale. Ha anche proposto una collocazione paritaria del minore, sottolineando la sua disponibilità a seguire il figlio grazie ai suoi impegni lavorativi solo mattutini. Ha inoltre evidenziato la sua proposta di iscrivere il minore a una scuola nel suo paese di residenza, sottolineando il suo ruolo come professore e la sua capacità di garantire una presenza costante.

La decisione del Tribunale e il successivo ricorso

Il Tribunale, dopo aver esaminato le argomentazioni di entrambe le parti, ha deciso di accogliere le richieste della madre e rigettare quelle del padre. Il padre, non concordando con la decisione, ha presentato un reclamo, che è stato successivamente rigettato. Questa decisione ha portato il padre a presentare un ricorso per cassazione, chiedendo una revisione della decisione del Tribunale.

La Corte di Cassazione interviene sulla questione

La Corte di Cassazione è stata chiamata a esaminare la questione e a fornire una chiara interpretazione sulla scelta tra collocamento paritario e collocamento preferenziale del minore, tenendo conto degli interessi di quest’ultimo.

L’analisi della Corte

La Corte (Cassazione civile sez. I – 09 agosto 2023, n. 24226) ha osservato che, sebbene il giudice rimettente avesse sottolineato il carattere “inedito” della questione, nella giurisprudenza di legittimità vi sono state diverse enunciazioni di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta. La Corte ha affrontato la problematica del riconoscimento di un privilegio speciale e del suo concorso con eventuali crediti prededuttivi. Ha anche analizzato come la specifica preferenza accordata dal legislatore a questi ultimi possa influenzare la posizione del creditore privilegiato.

Precedenti giurisprudenziali

La Corte ha fatto riferimento a diverse sentenze precedenti che hanno affrontato questioni simili. In particolare, ha citato una sentenza delle Sezioni Unite che ha stabilito che il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento. Ha anche citato altre sentenze che hanno affrontato il tema del concorso delle spese prededucibili e dei crediti garantiti da ipoteca.

La conclusione della Corte

Dopo un’attenta analisi, la Corte di Cassazione ha concluso che la pronuncia impugnata era in linea con la giurisprudenza consolidata. Ha sottolineato che, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione paritaria tra genitore e figlio ha natura tendenziale. Tuttavia, il giudice di merito può deviare da questa norma se ritiene che ciò sia nell’interesse del minore. Pertanto, la Corte ha respinto il ricorso del padre, confermando la decisione del Tribunale.

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