La svolta non segnalata: di chi è la colpa?

La svolta non segnalata: di chi è la colpa?

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La responsabilità nella circolazione stradale è un tema che ha sempre suscitato grande interesse e dibattito, soprattutto quando si tratta di determinare chi sia effettivamente responsabile in caso di incidenti. Una recente vicenda giudiziaria ha messo in luce la questione della responsabilità legata a una manovra di svolta non segnalata, portando a una riflessione approfondita sul tema.

La vicenda della svolta a destra non segnalata

Il danneggiato ha presentato un appello contro la sentenza n. 4410/2021, che riguardava il risarcimento per lesioni fisiche derivanti dalla circolazione dei veicoli. La sentenza aveva accolto solo parzialmente la sua domanda di risarcimento per le lesioni subite a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 18.12.2017. Durante l’incidente, l’attore, alla guida del proprio motociclo, è stato sorpassato da un’auto che, senza utilizzare gli indicatori di direzione, ha effettuato una repentina manovra di parcheggio. Questa manovra ha portato l’auto a urtare il lato sinistro del motociclo, causando la caduta del motociclista, il quale si è poi incastrato nella ruota anteriore destra dell’auto.

La prima sentenza

Durante il procedimento giudiziario, la compagnia assicurativa si è costituita solo all’udienza di conclusioni e discussione del 19.10.2020. Nel corso del procedimento, è stata sentita una testimone, NF, ed è stata ammessa una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) per valutare l’entità delle lesioni. La testimone ha confermato la dinamica dell’incidente, sottolineando che l’automobile ha girato a destra senza azionare l’indicatore di direzione, tagliando la strada allo scooter.

La decisione del giudice

Tuttavia, il Giudice di Pace di Barra, nella sentenza impugnata, ha sottolineato che la testimone non ha fornito dettagli sul comportamento del conducente dello scooter, come ad esempio se avesse rallentato o frenato per evitare l’impatto. Basandosi su precedenti giurisprudenziali, il giudice ha affermato che i conducenti devono adottare una condotta tale da evitare lo scontro, anche nelle situazioni più impreviste. Pertanto, ha applicato la presunzione di concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, attribuendo una responsabilità del 50% a ciascuno.

L’appellante, tuttavia, ha sostenuto che la manovra improvvisa e repentina dell’auto rendeva impossibile ipotizzare una corresponsabilità nell’incidente. Ha inoltre evidenziato che la controparte non aveva proposto alcuna argomentazione in merito a una possibile concorsualità nella causazione dell’incidente.

La sentenza d’appello

L’appellante ha chiesto al giudizio di appello di riconoscere l’esclusiva responsabilità del veicolo investitore. Ha sottolineato che la dinamica dell’incidente, come descritta nella citazione e confermata dalla testimonianza, rendeva impossibile ipotizzare una condivisione della responsabilità. La manovra repentina e non segnalata dell’auto avrebbe, secondo l’appellante, reso impossibile per lui evitare l’impatto. Ha inoltre sottolineato che ogni altra interpretazione sarebbe stata il risultato di una valutazione soggettiva e, pertanto, criticabile.

Per valutare appieno i motivi di appello, la Corte ha ritenuto necessario esaminare le testimonianze fornite durante l’udienza del 15.01.2020. Una testimone, che aveva assistito all’incidente, ha confermato che l’auto aveva effettuato una manovra di svolta a destra senza segnalare l’intenzione e senza rallentare, tagliando la strada allo scooter. Ha inoltre aggiunto che il conducente dell’auto aveva ammesso la propria colpa e assicurato di essere coperto da un’assicurazione.

La Corte ha anche preso in considerazione le conclusioni del CTU, che ha confermato la compatibilità delle lesioni subite dal motociclista con la dinamica dell’incidente descritta. La Corte ha notato che non vi erano prove di una condotta irregolare da parte dell’appellante e che sembrava non avesse avuto alcuna possibilità di effettuare manovre di emergenza.

Conclusione: chi paga?

La giurisprudenza ha stabilito che la presunzione di responsabilità condivisa tra i conducenti può essere superata se si dimostra che uno dei conducenti ha avuto un ruolo predominante nella causazione dell’incidente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la manovra maldestra e non segnalata dell’auto, effettuata durante un sorpasso, fosse la causa principale dell’incidente.

La Corte ha sottolineato che la presunzione di responsabilità condivisa non può essere applicata automaticamente in ogni caso. In particolare, quando la colpa di uno dei conducenti è particolarmente grave e non vi sono prove di colpa da parte dell’altro conducente, la presunzione può essere superata. Inoltre, la Corte ha fatto riferimento a specifiche norme del Codice della Strada che stabiliscono le regole di condotta per i conducenti che intendono effettuare manovre di svolta.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la manovra di svolta non segnalata e effettuata in modo maldestro dall’auto fosse la causa principale dell’incidente. Pertanto, ha stabilito che la responsabilità per l’incidente doveva essere interamente attribuita al conducente dell’auto.

In base alle prove presentate e alle testimonianze ascoltate, la Corte ha deciso di accogliere l’appello. Ha stabilito che la responsabilità per l’incidente doveva essere interamente attribuita al conducente dell’auto. Di conseguenza, le parti convenute sono state condannate a risarcire il danno corrispondente al 50% non riconosciuto dal primo giudice.

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