L’evoluzione del mondo giuridico ha portato alla nascita di un nuovo strumento fondamentale: la Banca Dati delle Aste Giudiziarie. Questa innovazione, frutto della Riforma Cartabia, promette di rivoluzionare il modo in cui vengono gestite le aste giudiziarie in Italia. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme.
Il Contesto Normativo
Il decreto del Ministero della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99, ha introdotto un regolamento fondamentale per il funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie. Questo decreto, emanato in seguito alle disposizioni dell’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, è stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175.
La Riforma Cartabia, attraverso l’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, ha stabilito l’istituzione di una banca dati presso il Ministero della Giustizia. Questa banca dati si articola in diverse sezioni: esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e vendite in sede fallimentare.
Privacy e Sicurezza dei Dati
Nel contesto della normativa sulla privacy, il Ministero della Giustizia ha approvato un regolamento che definisce le modalità di acquisizione dei dati e il loro inserimento nella banca dati delle aste giudiziarie. Questo regolamento, entrato in vigore il 12 agosto, stabilisce anche come il Ministero eserciterà il suo potere di vigilanza.
Struttura e Funzionamento della Banca Dati
La banca dati è gestita dal Ministero della Giustizia in forma automatizzata, seguendo criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle informazioni raccolte. L’art. 2 comma 2 del Decreto dettaglia le informazioni che devono essere inserite in ciascuna sottosezione della banca dati:
a) Dati identificativi dell’offerente, sia esso una persona fisica o un ente.
b) Dettagli del conto corrente o del mezzo di pagamento utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione.
c) La relazione di stima dei beni. d) Informazioni sul Professionista Delegato.
e) Il prezzo di stima.
f) Il prezzo base.
g) Il prezzo di aggiudicazione.
h) Il compenso assegnato al Professionista Delegato.
L’art. 3 del Decreto n. 99/2023 specifica come i dati vengono acquisiti e inseriti nella banca dati. I dati sono raccolti attraverso il portale delle vendite pubbliche e inseriti automaticamente nella banca dati. Se ci sono problemi con il sistema o mancanza di dati, il Professionista Delegato o la cancelleria del Tribunale competente deve intervenire per completare l’inserimento.
Accesso e vigilanza
Per quanto riguarda l’accesso alla banca dati, l’autorità giudiziaria può accedere ai dati per ragioni di giustizia. Il capo dell’ufficio giudiziario designa il personale amministrativo autorizzato ad accedere ai dati. Sono considerati automaticamente autorizzati il Giudice dell’Esecuzione ed il Giudice Delegato. Anche il Presidente del Tribunale o un suo delegato possono accedere alla banca dati per scopi di vigilanza. La vigilanza sul funzionamento della banca dati è affidata alla Direzione Generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.
Prossimi passi
Infine, l’art. 7 prevede che entro nove mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, verranno stabilite le specifiche tecniche per l’inserimento dei dati nella banca dati. Queste specifiche saranno definite dopo aver consultato il Garante Privacy.
Fonte di riferimento: Decreto del Ministero della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99